Codice civile
Art. 2396-undecies c.c. — Sostituzione degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale
Testo dell'articolo
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del secondo comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Nel modello pertinente vengono a mancare amministratori in corso di esercizio.
Cooptazione approvata dal collegio e nomina assembleare seguono maggioranza, durata e clausole di cessazione; nell’assenza totale provvede il collegio nei limiti prescritti.
La nuova disposizione sostituisce il 2386 abrogato. Non qualsiasi vacanza consente una cooptazione illimitata o un nuovo mandato completo.
Esempio pratico
Un consigliere cessa e gli altri lo sostituiscono conservando la maggioranza di nomina assembleare fino alla prossima riunione.
Giurisprudenza
Cessazione congiunta e buona fede
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14268, 2025, Rv. 674574-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il precedente sulla clausola simul stabunt simul cadent ne riconosce la funzione di mantenere la composizione dell’organo, con limite della buona fede e del divieto di espulsione strumentale dei non graditi.
Fonte →
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.