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Art. 2396-quinquies c.c. — Doveri dell'organo di controllo 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni. È fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi delle leggi speciali.

L'organo di controllo riferisce sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

L’organo di controllo deve vigilare su legalità e corretta amministrazione. La vigilanza considera organizzazione e legalità dell’attività, oltre alla conformità formale di singoli atti, per intercettare rischi e carenze di funzionamento.

La verifica comprende assetti, funzionamento effettivo, rischi e coordinamento del controllo interno, con relazione alle riunioni previste. Si acquisiscono informazioni adeguate a valutare gli assetti e si verifica il loro impiego effettivo, documentando rilievi e iniziative intraprese.

Vigilanza non significa assumere gestione o garantire ogni risultato; le norme settoriali possono precisare o rafforzare i doveri. Il controllo non è una promessa che l’impresa non subirà perdite. Gestione, revisione dei conti e vigilanza hanno responsabilità e presupposti distinti.

Esempio pratico

Il controllo verifica che il sistema dei rischi funzioni concretamente e riferisce omissioni all’assemblea.

Note

Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.

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