Codice civile
Art. 2396-sexies c.c. — Poteri dell'organo di controllo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
L'organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5).
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Per svolgere vigilanza occorrono accesso e informazioni. I poteri istruttori rendono possibile una vigilanza effettiva e devono essere esercitati in relazione ai fatti e ai rischi da chiarire.
L’organo può ispezionare, chiedere notizie e scambiare informazioni con controllate; in urgenza qualificata può convocare l’assemblea previa comunicazione prevista. Richieste, ispezioni e informazioni fra organi vanno collegate al controllo; per convocare l’assemblea si accertano i presupposti rafforzati della norma.
Accertamenti devono essere documentati e la convocazione richiede gravità e urgenza, non una generica utilità. Il potere informativo non legittima diffusione indiscriminata dei dati ricevuti. La riservatezza non può però rendere impossibile l’esercizio del controllo dovuto.
Esempio pratico
Il controllo esamina una operazione anomala, chiede dati agli amministratori e registra l’accertamento.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.