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Codice civile

Art. 241 c.c. — Prova in giudizio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo II — Delle prove della filiazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato , la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo .

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando mancano sia l’atto di nascita sia il possesso di stato, la filiazione può essere provata in giudizio con ogni mezzo. La prova resta soggetta alla valutazione del giudice e alle regole dell’azione esercitata. I precedenti limiti sulla sola prova testimoniale non sono il testo vigente.

Esempio pratico

Senza atto né possesso di stato, una parte chiede prove documentali, testimoniali e genetiche pertinenti al giudizio sulla filiazione.

Note

Esclusi i passaggi fra parentesi quadre che la riproduzione mostra come soppressi e i riferimenti editoriali; per il 237 mantenuti i tre fatti costitutivi attuali senza il vecchio requisito del cognome.

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