Codice civile
Art. 236 c.c. — Atto di nascita e possesso di stato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo II — Delle prove della filiazione
Testo dell'articolo
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile .
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Lo stato di figlio si dimostra con l’atto di nascita. Se manca questo titolo, è sufficiente il possesso continuo di stato: un insieme di fatti che mostrano un rapporto familiare vissuto e riconosciuto. La norma non consente di creare una filiazione o un’adozione per semplice convivenza.
Esempio pratico
Manca un atto di nascita: documenti e fatti continuativi possono provare che la persona è stata trattata e riconosciuta come figlio, secondo i requisiti dell’articolo 237.
Giurisprudenza
Possesso di stato e prova della filiazione
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 14194, Rv. 671462-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).
Fonte →Prova dello stato e diritti patrimoniali
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 4738, Rv. 678115-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel caso in cui lo status di figlio o di coniuge debba essere accertato in via principale dalla sentenza, la relativa prova dev'essere fornita attraverso gli atti dello stato civile, mentre, nel caso in cui tale accertamento rilevi solo come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la prova può essere fornita con ogni mezzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di risarcimento del danno, aveva ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale dovesse essere affidata esclusivamente alla prova legale, senza valutare le dichiarazioni testimoniali e i verbali del procedimento penale).
Fonte →
Note
Esclusi i passaggi fra parentesi quadre che la riproduzione mostra come soppressi e i riferimenti editoriali; per il 237 mantenuti i tre fatti costitutivi attuali senza il vecchio requisito del cognome.