Codice civile
Art. 2472 c.c. — Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Chi vende una quota della SRL resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti, per tre anni dall’iscrizione del trasferimento.
La responsabilità riguarda il debito da conferimento non eseguito, non indistintamente tutti i debiti sociali. La società può chiedere il pagamento all’alienante solo dopo l’infruttuosa richiesta al socio moroso.
Vanno accertati importo residuo, data dell’iscrizione e precedente richiesta al debitore principale. La disposizione non sostituisce le garanzie pattizie del contratto di cessione né crea un privilegio generale del credito.
Esempio pratico
Anna cede una quota con 4.000 euro ancora da versare: la SRL prima chiede il saldo all’acquirente e poi valuta il ricorso contro Anna nel termine legale.
Note
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