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Codice civile

Art. 2471-bis c.c. — Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La partecipazione puo' formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La quota della SRL può essere gravata da pegno, usufrutto o sequestro; la distribuzione dei diritti segue il rinvio all’art. 2352.

Occorre distinguere titolarità della quota, voto, altri diritti amministrativi e diritti economici. Il titolo costitutivo e le pattuizioni ammesse possono modificare l’assetto ordinario.

Il trasferimento del voto al creditore pignoratizio non comporta necessariamente la perdita di ogni altro diritto del socio. Il precedente selezionato tutela l’impugnazione delle decisioni contrarie a legge o statuto, salvo le pattuizioni pertinenti.

Esempio pratico

Un socio dà la quota in pegno alla banca: anche quando vota la banca, si verifica se il socio mantiene il diritto di impugnare una delibera illegittima.

Giurisprudenza

  • Pegno e diritto d’impugnazione

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 16047, 2024, Rv. 671537-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il socio che dà la quota in pegno conserva, salvo diversa pattuizione pertinente, i diritti amministrativi diversi dal voto, compreso quello d’impugnare decisioni illegittime.

    Fonte →

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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