Codice civile
Art. 2478 c.c. — Libri sociali obbligatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Testo dell'articolo
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere: 1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2; 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa'; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.
I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La SRL deve tenere, oltre alle scritture contabili, i libri delle decisioni dei soci, degli amministratori e dell’organo di controllo nei casi previsti.
I libri documentano decisioni, verbali e controlli; la norma individua i soggetti che ne curano la tenuta. Per i rapporti con il socio unico occorre documentazione secondo il testo vigente.
Il libro soci non è più incluso fra i libri obbligatori di questo articolo; resta però obbligatorio nel regime speciale delle PMI che dematerializzano quote ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012. La registrazione documenta una decisione ma non sana di per sé i suoi vizi né sostituisce gli adempimenti al registro delle imprese.
Esempio pratico
Gli amministratori decidono per consultazione scritta: i documenti che esprimono il consenso sono conservati e trascritti nel libro delle decisioni amministrative.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.