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Codice civile

Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VII - Della società a responsabilità limitata

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa': a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La SRL può nominare un organo di controllo o un revisore anche per scelta statutaria e deve farlo nelle ipotesi obbligatorie previste.

L’obbligo nasce per consolidato, controllo di società soggetta a revisione o superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti: attivo 4 milioni, ricavi 4 milioni, dipendenti medi 20. Per la sola fattispecie dimensionale cessa dopo tre esercizi senza superare alcun limite.

L’assemblea competente deve nominare entro trenta giorni; l’inerzia può comportare intervento del tribunale. Controllo societario e revisione dei conti sono funzioni da distinguere. L’art. 2409 si applica anche quando manca l’organo di controllo.

Esempio pratico

La SRL supera 4 milioni di ricavi per due esercizi consecutivi: l’assemblea verifica e attua l’obbligo di nomina nel termine legale.

Note

Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.

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