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Codice civile

Art. 2504-quater c.c. — Invalidita' della fusione 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Dopo le iscrizioni dell’atto la fusione viene stabilizzata: non può più esserne pronunciata l’invalidità. La tutela dei soci e dei terzi danneggiati si concentra sul risarcimento.

La preclusione presuppone le iscrizioni previste dall’art. 2504. Il danneggiato deve provare i requisiti della responsabilità invocata, compresi pregiudizio e collegamento causale, e individuare il soggetto obbligato.

La stabilizzazione non cancella automaticamente ogni rimedio distinto dall’invalidità. La giurisprudenza selezionata precisa l’ampiezza della preclusione e l’eccezionalità di un’eventuale inesistenza giuridica: un comune vizio procedurale non basta.

Esempio pratico

Dopo l’iscrizione un socio denuncia un concambio che gli ha causato un danno: valuta la domanda risarcitoria, senza chiedere ordinariamente di annullare la fusione ormai efficace.

Giurisprudenza

  • Concambio e tutela risarcitoria dopo la fusione

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 1635, 2025, Rv. 673597-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Gli azionisti di risparmio dell’incorporata mantengono la possibilità di contestare la congruità del concambio per ottenere il risarcimento contro l’incorporante anche dopo il consolidamento della fusione.

    Fonte →
  • Stabilizzazione e vizi del procedimento

    Corte di cassazione, n. 16689, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La preclusione dopo l’iscrizione copre anche i vizi della formazione e della pubblicità dell’atto. La fonte editoriale distingue l’ipotesi eccezionale di un procedimento radicalmente irriconoscibile, prospettato come inesistenza giuridica.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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