Codice civile
Art. 2508 c.c. — Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo XI - Delle società costituite all’estero
Testo dell'articolo
Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa' costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e' iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La società estera che istituisce in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve rispettare la pubblicità italiana degli atti sociali e dei rappresentanti locali. La sede rende conoscibili ai terzi identità e poteri.
Gli obblighi operano per ogni sede secondaria; si aggiungono le condizioni italiane per l’esercizio dell’impresa e le indicazioni negli atti e nella corrispondenza. Per le società di capitali dell’Unione si coordina la procedura telematica dell’art. 2508-bis.
Ai terzi che operano con la sede non può essere opposta la difformità tra gli atti qui pubblicati e quelli della sede principale. Non basta un ufficio occasionale per presumere una sede secondaria con rappresentanza stabile.
Esempio pratico
Una società francese apre una succursale stabile a Milano: pubblica gli atti richiesti e i poteri del rappresentante, riportando i dati della sede nelle comunicazioni commerciali.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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