Codice civile
Art. 2507 c.c. — Rapporti con il diritto comunitario
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo XI - Delle società costituite all’estero
Testo dell'articolo
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le disposizioni sulle società estere devono essere interpretate e applicate secondo i principi dell’ordinamento europeo. Il rinvio orienta la lettura delle norme nazionali su pubblicità e attività delle società costituite all’estero.
Occorre individuare il collegamento con il diritto dell’Unione e la disciplina pertinente alla società e all’operazione. Le regole nazionali vanno applicate tenendo conto delle libertà e dei limiti europei effettivamente rilevanti.
La norma non attribuisce un’esenzione generale da iscrizioni, controlli o requisiti di settore. Non ogni società extraeuropea o attività concreta ricade nello stesso regime; servono verifiche sul caso e sulle leggi speciali.
Esempio pratico
Una società dell’Unione apre una sede stabile in Italia: gli adempimenti dell’art. 2508 si leggono insieme ai principi europei, senza omettere la pubblicità prescritta.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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