Codice civile
Art. 2512 c.c. — Cooperativa a mutualita' prevalente
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La mutualità è prevalente quando l’attività è svolta principalmente in favore dei soci consumatori o utenti, utilizzando soprattutto il lavoro dei soci oppure i loro apporti di beni o servizi. La qualifica identifica un regime specifico.
Il criterio applicabile dipende dalla forma di scambio mutualistico concretamente praticata. Le società iscrivono la qualifica nella sezione pertinente dell’albo e depositano annualmente i bilanci.
La denominazione cooperativa o una dichiarazione statutaria non dimostrano da sole la prevalenza. Occorre il controllo contabile dell’art. 2513 e delle clausole dell’art. 2514, oltre alle eventuali norme speciali.
Esempio pratico
Una cooperativa di consumo vende soprattutto ai soci: verifica il rapporto tra ricavi da soci e ricavi complessivi e documenta la qualifica nei bilanci e nell’albo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.