Codice civile
Art. 2511 c.c. — Societa' cooperative
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cooperativa è una società a capitale variabile caratterizzata dallo scopo mutualistico e dall’iscrizione nell’apposito albo. L’organizzazione mira a offrire ai soci vantaggi nello scambio con la società.
La mutualità deve trovare riscontro nell’attività e nelle regole sociali. Il rapporto di partecipazione alla società va distinto dal rapporto relativo a beni, servizi o lavoro, che può avere obblighi e rimedi propri.
Non ogni cooperativa è a mutualità prevalente: per quella qualifica servono requisiti ulteriori. La variabilità del capitale non elimina conferimenti, contabilità né responsabilità patrimoniale della società.
Esempio pratico
Una cooperativa acquista prodotti dai soci agricoltori: il socio ha diritti organizzativi nella società e, separatamente, diritti derivanti dalle singole consegne di prodotto.
Giurisprudenza
Rapporto sociale, scambio e prescrizione
Corte di cassazione, sez. 1, n. 24730, 2025, Rv. 676277-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il termine di prescrizione dipende dal rapporto dedotto: per la pretesa sociale opera il termine societario richiamato, mentre per la pretesa mutualistica la rassegna indica quello ordinario. La qualità di socio non basta a qualificare ogni credito.
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Note
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