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Art. 2523 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa' 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’atto costitutivo deve essere depositato dal notaio nel registro della sede sociale. L’iscrizione determina gli effetti della costituzione e la nullità segue il regime richiamato delle società di capitali.

Il testo dell’articolo riporta venti giorni e rinvia all’art. 2330, il cui testo vigente indica dieci giorni. Il disallineamento è dichiarato, senza correggere il testo ufficiale; nella gestione del deposito va verificato il coordinamento e il termine più breve.

Non si presenta il rinvio come una proroga certa a venti giorni. Gli effetti dell’iscrizione e la nullità vanno distinti dalle responsabilità per atti compiuti prima dell’iscrizione.

Esempio pratico

Il notaio organizza il deposito entro dieci giorni, segnalando il disallineamento tra i due testi e senza attendere il ventesimo sulla sola base della formulazione dell’art. 2523.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Disallineamento dichiarato: venti giorni nell’art. 2523, dieci nel vigente art. 2330 richiamato; coordinamento esplicitato nella spiegazione.

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