Codice civile
Art. 2522 c.c. — Numero dei soci
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La costituzione richiede normalmente almeno nove soci; bastano almeno tre persone fisiche quando la cooperativa adotta la disciplina SRL. Nell’attività agricola sono ammesse anche società semplici nei termini previsti.
Le leggi speciali possono fissare numeri diversi. Se i soci scendono sotto il minimo applicabile, il numero deve essere reintegrato entro un anno; altrimenti la cooperativa si scioglie e va posta in liquidazione.
La deroga dei tre soci richiede tutte le condizioni, non il solo numero. La disciplina dimensionale dell’art. 2519 e il minimo costitutivo sono verifiche distinte; una riduzione temporanea non produce immediata liquidazione.
Esempio pratico
Una cooperativa costituita con nove soci rimane con sette: deve ricostituire il minimo entro un anno, salvo che sia applicabile un diverso regime legale.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.