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Codice civile

Art. 254 c.c. — Forma del riconoscimento 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il riconoscimento richiede una delle forme stabilite dalla legge: atto di nascita, dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, atto pubblico oppure testamento. Può riguardare anche un figlio concepito. Una lettera informale non equivale automaticamente a un testamento e non basta, da sola, a produrre un riconoscimento valido. Le fattispecie di procreazione medicalmente assistita richiedono anche il controllo della disciplina speciale.

Esempio pratico

Il padre inserisce il riconoscimento in un atto pubblico ricevuto dal notaio. Un messaggio inviato alla madre con la stessa affermazione non avrebbe, per ciò solo, il medesimo effetto.

Giurisprudenza

  • PMA e riconoscimento della madre intenzionale

    Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 4977, 2026, Rv. 677114-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Fonte →
  • Riconoscimento in una scrittura testamentaria

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1993, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una scrittura può contenere soltanto dichiarazioni personali e avere comunque natura testamentaria, purché ne possieda i requisiti. Per il riconoscimento va verificato che l’autore intendesse realmente disporre per il tempo successivo alla propria morte: una generica affermazione del legame non prova questa funzione.

    Fonte →

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