Codice civile
Art. 2545-terdecies c.c. — Insolvenza
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
In caso di insolvenza della cooperativa l’autorità competente dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale.
L’apertura di una procedura preclude l’altra secondo la regola di priorità prevista. È necessario qualificare l’attività, accertare insolvenza e individuare il regime concorsuale e transitorio applicabile.
Il secondo comma conserva il termine fallimento: il coordinamento terminologico con il codice della crisi è dichiarato, senza alterare il testo ufficiale. La massima sulle agricole e sulla legge n. 3/2012 non viene automaticamente estesa a tutte le procedure attuali.
Esempio pratico
Una cooperativa commerciale insolvente verifica quale procedura sia stata aperta per prima; una cooperativa agricola esamina separatamente il regime di liquidazione coatta e i limiti del procedimento richiesto.
Giurisprudenza
Cooperativa agricola e legge sul sovraindebitamento
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 880, 2026, Rv. 676905-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La cooperativa agricola, essendo soggetta alla liquidazione coatta amministrativa, non accede alle procedure di composizione previste dalla legge n. 3/2012 secondo il divieto per soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Terminologia residua del secondo comma coordinata con art. 349 CCII; regimi concorsuali e transitori distinti.