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Codice civile

Art. 2520 c.c. — Leggi speciali 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le leggi speciali possono regolare particolari categorie di cooperative; il codice si applica per quanto compatibile. Le stesse leggi possono prevedere cooperative destinate a beni o servizi per categorie di persone diverse dai soci.

È necessario identificare la categoria e la disciplina speciale concretamente applicabile, poi verificare il rapporto con le norme generali. Il criterio di compatibilità va valutato sulla singola disposizione.

Non basta invocare una finalità sociale per sottrarsi alla disciplina ordinaria. Le deroghe richiedono una base normativa specifica e non si estendono automaticamente ad altre categorie.

Esempio pratico

Una cooperativa appartenente a una categoria regolata da una legge speciale verifica prima quelle prescrizioni e applica le norme del codice che non siano incompatibili.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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