Codice civile
Art. 2546 c.c. — Nozione
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo II - Delle mutue assicuratrici
Testo dell'articolo
Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Nella mutua assicuratrice il patrimonio sociale garantisce le obbligazioni e i soci versano contributi fissi o variabili entro il limite statutario. La qualità di socio è normalmente legata all’assicurazione presso la società.
Il rapporto assicurativo permette l’acquisto della qualità e la sua estinzione comporta di regola la perdita della qualità sociale. Vanno esaminati statuto, contratto assicurativo e disciplina dei fondi di garanzia.
Non si presume una responsabilità illimitata personale dei soci. L’art. 2548 contempla soci sovventori anche terzi e costituisce la specifica eccezione al collegamento ordinario tra socio e assicurato.
Esempio pratico
Un assicurato aderisce alla mutua pagando il contributo previsto; alla cessazione della copertura perde normalmente anche la qualità di socio, salvo la disciplina speciale dei sovventori.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.