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Art. 2546 c.c. — Nozione 

Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo II - Delle mutue assicuratrici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Nella mutua assicuratrice il patrimonio sociale garantisce le obbligazioni e i soci versano contributi fissi o variabili entro il limite statutario. La qualità di socio è normalmente legata all’assicurazione presso la società.

Il rapporto assicurativo permette l’acquisto della qualità e la sua estinzione comporta di regola la perdita della qualità sociale. Vanno esaminati statuto, contratto assicurativo e disciplina dei fondi di garanzia.

Non si presume una responsabilità illimitata personale dei soci. L’art. 2548 contempla soci sovventori anche terzi e costituisce la specifica eccezione al collegamento ordinario tra socio e assicurato.

Esempio pratico

Un assicurato aderisce alla mutua pagando il contributo previsto; alla cessazione della copertura perde normalmente anche la qualità di socio, salvo la disciplina speciale dei sovventori.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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