Codice civile
Art. 2548 c.c. — Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo II - Delle mutue assicuratrici
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita' di socio.
L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo statuto può creare fondi di garanzia mediante conferimenti speciali di assicurati o terzi, attribuendo a questi ultimi la qualità di socio sovventore. Il fondo sostiene il pagamento delle indennità.
I sovventori possono avere fino a cinque voti secondo il conferimento, ma complessivamente meno voti dei soci assicurati. Possono essere amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia composta da assicurati.
Il finanziamento non consente di trasferire il controllo ai soli sovventori. La partecipazione del terzo costituisce l’eccezione espressa al requisito assicurativo dell’art. 2546 e richiede la previsione statutaria.
Esempio pratico
Un terzo versa risorse nel fondo di garanzia e diventa sovventore: può ricevere i voti statutari entro cinque, senza superare collettivamente i voti degli assicurati.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.