Codice civile
Art. 2558 c.c. — Successione nei contratti
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’acquirente subentra, salvo patto diverso, nei contratti per l’esercizio dell’azienda privi di carattere personale. La regola preserva la continuità dell’organizzazione senza richiedere l’ordinario consenso a ogni cessione contrattuale.
Il terzo può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se esiste una giusta causa. La medesima disciplina opera per usufruttuario e affittuario durante il godimento, con le condizioni indicate.
Occorre distinguere contratti ancora in corso, singoli crediti e debiti e regimi speciali. La giusta causa non si presume dalla sola cessione; se gli effetti sono differiti, conta la conoscenza dell’effettivo trasferimento.
Esempio pratico
Il contratto di vendita è firmato a gennaio ma trasferisce l’azienda a marzo: il fornitore valuta il recesso dalla notizia dell’effetto traslativo, non dalla sola firma.
Giurisprudenza
Recesso del terzo ed effetti differiti
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 2739, 2025, Rv. 673944-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Se il contratto di cessione differisce l’effetto traslativo, i tre mesi per il recesso del terzo decorrono dalla notizia dell’effettivo trasferimento, non dalla semplice conoscenza della stipulazione.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.