Codice civile
Art. 2559 c.c. — Crediti relativi all'azienda ceduta
Libro V - Del lavoro · Titolo VIII - Dell’azienda; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede all'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cessione dei crediti aziendali diventa efficace verso i terzi con l’iscrizione del trasferimento nel registro, anche senza notifica al debitore o accettazione. La norma semplifica la circolazione del complesso aziendale.
Occorre identificare i crediti compresi nel trasferimento e la data dell’iscrizione. Il debitore che paga in buona fede all’alienante è liberato, secondo l’eccezione espressa.
Iscrizione e titolarità del singolo credito non sono la stessa prova. Per l’usufrutto la regola opera se il godimento si estende ai crediti; non va estesa automaticamente a ogni affitto o credito personale estraneo.
Esempio pratico
Un cliente, ignorando in buona fede il trasferimento, paga il vecchio titolare: l’acquirente verifica l’effetto liberatorio del pagamento e i propri rapporti con l’alienante.
Giurisprudenza
Conferimento d’azienda e crediti
Corte di cassazione, n. 19155, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il conferimento dell’azienda individuale in una società è trattato dalla fonte come cessione aziendale, con effetti sui crediti e opponibilità ai terzi dall’iscrizione del trasferimento anche senza notifica o accettazione del debitore.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.