Codice civile
Art. 2592 c.c. — Modelli di utilita'
Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo III - Modelli di utilità, disegni e modelli
Testo dell'articolo
Chi, in conformita' della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita' di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il modello di utilità tutela una soluzione che conferisce particolare efficacia o comodità d’impiego a macchine, strumenti o oggetti, quando sia brevettata secondo la legge. Protegge una specifica utilità tecnica.
Occorre verificare novità, soluzione e titolo secondo le disposizioni speciali. L’esclusiva riguarda attuazione, disposizione e commercio dei prodotti pertinenti.
Il brevetto della macchina nel complesso non comprende automaticamente la protezione di ogni singola parte. Il modello di utilità è distinto dal disegno estetico e dall’invenzione: la qualificazione dipende dalla soluzione concreta.
Esempio pratico
Un utensile presenta una nuova configurazione che ne rende più agevole l’uso: si valuta la tutela tecnica come modello di utilità, separatamente dal suo aspetto estetico.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Consolidato WIPO Lex 2017; articolo in versione 1 nel corrente indice Normattiva; confronto editoriale del testo, uso limitato all’articolo immutato.