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Codice civile

Art. 2584 c.c. — Diritto di esclusivita' 

Libro V - Del lavoro · Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali; Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il brevetto conferisce un’esclusiva sull’attuazione e sullo sfruttamento commerciale dell’invenzione entro i limiti legali. Titolarità del brevetto e qualità personale dell’inventore non coincidono necessariamente.

Occorre verificare validità, oggetto protetto, titolare e atti contestati. Rivendicazioni, territorio, durata e limiti sono regolati dalla normativa speciale; i diritti possono appartenere a più soggetti.

L’esclusiva non è un’autorizzazione a violare brevetti anteriori o altri vincoli. In comunione il singolo contitolare non può presumere una libertà produttiva illimitata a danno dell’esclusiva degli altri.

Esempio pratico

Due società sono contitolari di un brevetto: prima che una lo sfrutti da sola si esaminano accordi e disciplina della comunione della privativa.

Giurisprudenza

  • Contitolarità e sfruttamento del brevetto

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 4131, 2025, Rv. 673851-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    In assenza di accordo diverso, lo sfruttamento produttivo individuale che alteri la destinazione del bene e leda l’esclusiva degli altri contitolari non è ammesso secondo il richiamo alla comunione presente nella rassegna.

    Fonte →
  • Danno da lesione della privativa e royalty

    Corte di cassazione, sez. 1, n. 20074, 2025, Rv. 675420-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La rassegna richiama una valutazione risarcitoria che considera i margini e gli utili rilevanti. Il criterio della royalty virtuale rappresenta una soglia minima nell’ambito indicato e non esclude altri ragionevoli criteri allegati dal titolare.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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