Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2615-ter c.c. — Societa' consortili 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione II bis

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Una società può assumere come oggetto gli scopi consortili dell’art. 2602. La collaborazione tra imprese viene così organizzata attraverso un tipo societario, anziché soltanto mediante un consorzio contrattuale.

L’atto costitutivo può imporre ai soci contributi in denaro ulteriori ai conferimenti. Occorre verificare contenuto, criteri e limiti di questo obbligo, insieme alle norme del tipo societario prescelto.

Lo scopo consortile non elimina la responsabilità limitata quando prevista dal tipo sociale e non rende automaticamente applicabile l’intera disciplina dei consorzi. I contributi interni dei soci vanno distinti dalla responsabilità verso i creditori esterni.

Esempio pratico

Quattro imprese costituiscono una s.r.l. consortile per gestire una piattaforma di acquisto e prevedono contributi annuali parametrati all’utilizzo del servizio.

Giurisprudenza

  • Contributi e ripianamento nella società consortile

    Corte di cassazione, n. 18111, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Le clausole della società consortile a responsabilità limitata possono porre a carico degli aderenti il ripianamento dei costi o perdite della gestione, nel contesto dello scopo mutualistico. L’obbligo contributivo interno non coincide con una responsabilità illimitata verso i terzi.

    Fonte →
  • Attività commerciale della società consortile

    Corte di cassazione, sez. T, ordinanza n. 8703, 2026, Rv. 678243-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La società consortile può esercitare attività commerciale distinta dalla funzione di organizzazione dei consorziati. Nel giudizio fiscale il trattamento dei costi e dei ricavi dipende dalle operazioni effettive e dalla prova del rapporto, non dal solo nome consortile o dalla differenza tra fatture.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati