Codice civile
Art. 2614 c.c. — Fondo consortile
Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione II
Testo dell'articolo
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Contributi e beni acquistati con essi formano il fondo consortile. Finché dura il consorzio, gli aderenti non possono chiederne la divisione e i loro creditori personali non possono aggredirlo.
La protezione presuppone beni effettivamente appartenenti al fondo. Occorre distinguerli dai beni personali dei partecipanti e verificare la destinazione dei versamenti, anche attraverso contratto e contabilità.
Il vincolo non sottrae il fondo ai creditori del consorzio. Non può essere applicato indistintamente a ogni società consortile, la cui autonomia patrimoniale dipende anche dal tipo societario adottato.
Esempio pratico
Un creditore personale di un aderente tenta di pignorare un furgone acquistato dal consorzio con i contributi comuni: la norma impedisce di trattarlo come bene personale del debitore.
Giurisprudenza
Tutela del fondo e interesse dei consorziati
Corte di cassazione, n. 12949, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La responsabilità dei preposti secondo il mandato protegge l’interesse diretto dei consorziati alla conservazione del fondo comune. L’azione non si identifica con quella sociale disciplinata per le società.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.