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Codice civile

Art. 2616 c.c. — Costituzione 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione III

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Con provvedimento dell'autorita' governativa, sentite le corporazioni interessate, puo' essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivita' economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La disposizione contempla la costituzione governativa di consorzi obbligatori tra imprese dello stesso settore o di settori simili, anche per zone determinate. Prevede inoltre la trasformazione di consorzi volontari in obbligatori.

L’intervento deve trovare un fondamento legale e rispettare competenze, procedimento e disciplina speciale applicabile. Non basta che l’organizzazione comune sia economicamente utile per rendere obbligatoria l’adesione.

Il riferimento alle corporazioni appartiene all’ordinamento storico soppresso. Il testo non va letto come un autonomo potere amministrativo esercitabile oggi senza coordinamento con libertà d’impresa, concorrenza e leggi speciali.

Esempio pratico

Un settore invoca l’adesione obbligatoria di tutte le imprese a un consorzio: prima di imporla occorre individuare una disciplina speciale e l’autorità oggi competente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Riferimenti e poteri storici coordinati con il sistema vigente; nessuna attestazione di un autonomo potere amministrativo attuale senza disciplina speciale.

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