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Art. 2617 c.c. — Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli 

Libro V - Del lavoro · Titolo X - Concorrenza e consorzi; Capo II - Consorzi; Sezione III

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi e' fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando una legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva avviene per conto degli imprenditori mediante consorzi obbligatori secondo le leggi speciali.

La norma presuppone una concreta previsione legislativa dell’ammasso. Modalità di conferimento, gestione, remunerazione e poteri del consorzio devono essere ricavati dalla relativa disciplina.

Il testo non istituisce un obbligo generale attuale di conferire i raccolti e non attribuisce ai consorzi volontari il potere di imporlo. La presenza della disposizione nel codice non prova da sola l’esistenza di uno specifico regime obbligatorio operativo.

Esempio pratico

Un consorzio agricolo pretende il conferimento di tutto il grano richiamando soltanto l’art. 2617: deve prima dimostrare la legge speciale che prescrive quell’ammasso.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017; indice ufficiale Normattiva del 14 ottobre 2026: versione 1 immutata. Fonte storica non presentata come consolidato complessivo 2026. Confronto della disposizione con il riscontro editoriale, ove accessibile. La conferma della vigenza è riferita al solo articolo.

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