Codice civile
Art. 262 c.c. — Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il cognome deve rispettare identità del figlio ed eguaglianza dei genitori. Dopo la sentenza costituzionale 131/2022, nel riconoscimento contemporaneo la regola è l’attribuzione dei cognomi di entrambi, nell’ordine concordato, salvo accordo per attribuirne uno solo. Il testo legislativo va quindi coordinato con la pronuncia. Nel riconoscimento successivo e per il minore occorre la valutazione concreta prevista dalla norma, con ascolto quando dovuto.
Esempio pratico
I genitori riconoscono insieme la figlia e concordano l’ordine dei due cognomi. Se intendono attribuirne soltanto uno, serve il loro accordo; non opera più l’automatica preferenza per quello paterno.
Giurisprudenza
Giudice competente per il cognome
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 14121, 2024, Rv. 671339-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel procedimento per l'attribuzione giudiziale del cognome, trovando applicazione il principio di prossimità, è territorialmente competente il giudice del luogo di residenza del minore, in quanto maggiormente idoneo a valutare le sue esigenze, non solo per lo stretto collegamento con il luogo in cui si trova il centro degli affetti, degli interessi e delle relazioni dello stesso, ma anche per la possibilità di procedere in qualsiasi momento al suo ascolto, adempimento imprescindibile in tutti i procedimenti che lo riguardano.
Fonte →Cognomi dei genitori nel riconoscimento contemporaneo
Corte costituzionale, sentenza n. 131, 2022 · Massima ufficiale della Corte costituzionale
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna - retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che riflette una disparità di trattamento concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio - oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, cosicché, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna, recando il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione dei parametri indicati. Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, nonché il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori, devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. Nel rispetto dell'imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo status filiationis, il «diverso accordo» resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto. L'accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti profili correlati allo status filiationis, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. (Precedenti: S. 286/2016 - mass 39319; S. 61/2006 - mass 30191; O. 145/2007 - mass. 31242; O. 176/1988 - mass. 10391).Dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo l'art. 262, primo comma, cod. civ., che comportava la preferenza per il cognome paterno nell'attribuzione di quello del figlio, si rende necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali, senza riprodurre - con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno - la medesima logica discriminatoria. Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli è quello del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.
Fonte →
Note
Testo legislativo coordinato con Corte costituzionale 131/2022: nel riconoscimento contemporaneo entrambi i cognomi, ordine concordato, salvo accordo per uno soltanto. Il secondo comma ufficiale comprende anche l’anteposizione, omessa dalla riproduzione Brocardi.