Codice civile
Art. 263 c.c. — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il riconoscimento non veritiero può essere impugnato dai soggetti indicati dalla norma. Per il figlio l’azione è imprescrittibile; per gli altri legittimati valgono termini diversi. Per il padre autore, la sentenza costituzionale 133/2021 collega il termine annuale alla conoscenza della non paternità, mantenendo il limite esterno di cinque anni dall’annotazione. La decisione richiede il bilanciamento concreto tra verità biologica, identità e legami familiari del riconosciuto.
Esempio pratico
Un uomo apprende dopo il riconoscimento che non è il padre biologico. Per agire occorre ricostruire quando lo ha saputo, la data dell’annotazione e i termini applicabili, oltre agli interessi della persona riconosciuta.
Giurisprudenza
Bilanciamento nell’impugnazione del riconoscimento
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2927, 2025, Rv. 673915-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.
Fonte →Decorrenza annuale dalla conoscenza della non paternità
Corte costituzionale, sentenza n. 133, 2021 · Massima ufficiale della Corte costituzionale
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. Mentre può ritenersi non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per chi abbia posto in essere l'atto nella consapevolezza della non paternità biologica, per converso c'è una palese irragionevolezza a far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza. Ne discende che la norma censurata dal Tribunale di Trento - che richiede al giudice di non procedere ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti - realizza una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento. Vi è inoltre una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Mentre il primo può dimostrare solo l'impotenza, il secondo può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita, finendo così per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2020, n. 272 del 2017, n. 266 del 2006, n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985).
Fonte →
Note
Corte costituzionale 133/2021: il termine annuale per il padre autore decorre dalla conoscenza della non paternità; il limite esterno quinquennale resta. Per annotazioni anteriori verificare anche la disciplina transitoria dell’articolo 104 D.Lgs. 154/2013 riportata dalla fonte.