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Codice civile

Art. 2622 c.c. — False comunicazioni sociali delle societa' quotate 

Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo I - Falsità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per le società quotate e quelle equiparate, le false comunicazioni sociali sono punite con la reclusione da tre a otto anni. La norma tutela l’affidabilità delle informazioni destinate a soci e mercato.

Occorrono soggetto qualificato, consapevolezza della falsità o omissione, fine di ingiusto profitto e concreta idoneità a indurre in errore. Le equiparazioni comprendono le categorie elencate, tra cui emittenti su sistemi multilaterali italiani e società che gestiscono il pubblico risparmio.

L’appartenenza alla categoria deve essere verificata, senza equiparare genericamente ogni società aperta al pubblico a una quotata. Il testo distingue l’esposizione di fatti materiali falsi dall’omissione di fatti rilevanti e non coincide integralmente con l’art. 2621.

Esempio pratico

Il dirigente contabile di un emittente quotato altera consapevolmente una relazione al mercato per sostenere il prezzo dei titoli: occorre verificare tutti gli elementi del falso e l’eventuale concorso con altri reati.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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