Codice civile
Art. 2623 c.c. — Articolo 2623 (non più previsto)
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo I - Falsità
Testo dell'articolo
IL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102, COME MODIFICATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2009, N. 141 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’articolo non contiene più una fattispecie vigente: la fonte ufficiale riporta la conferma della sua abrogazione. La scheda mantiene la numerazione e l’avviso storico, senza proporre una sanzione attuale.
Per un fatto relativo a un prospetto occorre ricercare la disciplina speciale applicabile, anche nel testo unico finanziario, e la legge vigente al momento della condotta. Le versioni storiche vanno individuate prima di esaminare successione di norme e continuità dell’incriminazione.
L’abrogazione di questa disposizione non significa che ogni falsità in prospetto sia oggi lecita. Parimenti, una massima riferita al vecchio art. 2623 non può essere presentata come interpretazione del suo testo vigente.
Esempio pratico
Un professionista esamina un prospetto diffuso oggi: non applica il vecchio art. 2623, ma individua la norma speciale attuale e i suoi presupposti.
Note
Avviso storico conservato; rubrica e testo precedenti non ricostruiti senza versione storica acquisita.