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Codice civile

Art. 2634 c.c. — Infedelta' patrimoniale 

Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’infedeltà patrimoniale riguarda amministratori, direttori generali e liquidatori che, in conflitto d’interessi e per ottenere un profitto ingiusto o altro vantaggio, dispongono dei beni sociali causando intenzionalmente un danno patrimoniale. La pena è da sei mesi a tre anni, a querela.

Occorrono conflitto effettivo, atto dispositivo, finalità di vantaggio e danno intenzionale. La tutela comprende i beni di terzi amministrati dalla società. Nel gruppo, il profitto non è ingiusto se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili.

Non ogni cattiva gestione integra il delitto e la semplice appartenenza a un gruppo non giustifica una perdita. I vantaggi compensativi devono essere concreti o sostenuti da una previsione fondata, non da generiche aspettative.

Esempio pratico

Un amministratore cede un immobile sociale sottocosto a un soggetto che intende favorire, danneggiando intenzionalmente la società: si verificano conflitto, profitto e danno, anche se il vantaggio non è personale.

Giurisprudenza

  • Conflitto riferito all’interesse di un terzo

    Corte di cassazione penale, sez. 5, sentenza n. 28133, 2025, Rv. 288703-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il conflitto nell’infedeltà patrimoniale può derivare anche dall’interesse di un terzo che l’autore intende favorire. Serve che l’agente conosca il contrasto con l’interesse sociale e disponga dei beni con intenzione di danneggiare la società.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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