Codice civile
Art. 2633 c.c. — Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo XI - Disposizioni penali; Capo IV - Altri illeciti, attenuanti e misure patrimoniali
Testo dell'articolo
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il liquidatore che distribuisce beni ai soci prima di pagare i creditori o accantonare quanto necessario, causando loro danno, è punito da sei mesi a tre anni. Si procede a querela della persona offesa.
Devono concorrere la ripartizione anticipata, l’insufficienza della tutela dei creditori e un danno causalmente collegato. Il risarcimento prima del giudizio estingue il reato.
La mera esistenza di un credito non pagato non prova da sola l’intera fattispecie. Accantonamenti e garanzie vanno valutati concretamente. L’effetto estintivo penale non cancella automaticamente ogni responsabilità civile della liquidazione.
Esempio pratico
Il liquidatore distribuisce ai soci la cassa disponibile senza accantonare un debito conosciuto, lasciando il creditore insoddisfatto: la prova del danno completa la verifica della fattispecie.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.