Codice civile
Art. 2651 c.c. — Trascrizione di sentenze
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La sentenza che accerta un acquisto per usucapione o l’estinzione per prescrizione rende conoscibile una vicenda che non nasce dalla trascrizione. La pubblicità riguarda i diritti elencati dalla norma e gli acquisti avvenuti senza un titolo ordinariamente trascrivibile.
Occorre una pronuncia che accerti la vicenda e identifichi diritto e immobile; la nota deve consentire di riconoscerne l’oggetto. L’usucapione dipende dai requisiti del possesso e dal tempo, non dalla data della formalità.
La sentenza dichiarativa va distinta dall’accordo di mediazione sull’usucapione, soggetto al diverso regime dell’art. 2643. Trascrivere non sana un possesso insufficiente né trasforma un accordo in giudicato.
Esempio pratico
Elena ottiene una sentenza che accerta vent’anni di possesso utile di un terreno: la trascrive per rendere pubblica la proprietà già acquistata, senza far decorrere l’acquisto dalla nota.
Giurisprudenza
Accordo di mediazione e sentenza di usucapione
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 565, 2025, Rv. 673536-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La trascrizione di un accordo di mediazione sull’usucapione non lo equipara alla sentenza dichiarativa: l’accordo successivo all’ipoteca non prevale sul creditore garantito secondo il regime della priorità pubblicitaria.
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Note
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