Codice civile
Art. 2652 c.c. — Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonche' quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e' eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La trascrizione delle domande elencate protegge il risultato della causa rispetto ad acquisti di terzi. Ogni numero stabilisce un proprio effetto: prenotazione della futura sentenza oppure protezione del terzo che soddisfa requisiti e termini specifici.
Vanno identificati domanda, diritto immobiliare, formalità concorrenti, buona fede e gratuità od onerosità dove richieste. Dal dicembre 2025 la riduzione delle donazioni è nel numero 1; il numero 8 riguarda le disposizioni testamentarie e prevede tre anni dall’apertura della successione.
La legge n. 182/2025 impone un controllo transitorio: per successioni anteriori rilevano domanda di riduzione o opposizione notificate e trascritte nei termini, non soltanto la data della morte. Il termine quinquennale del numero 6 non convalida il negozio tra le parti; il numero 9-bis disciplina la revocazione ex art. 391-quater c.p.c.
Esempio pratico
Marco trascrive una domanda ex art. 2932 prima dell’ipoteca iscritta dal promittente venditore: se ottiene e trascrive la sentenza favorevole, beneficia della priorità prenotata dalla domanda.
Giurisprudenza
Terzi protetti nella domanda di nullità
Corte di cassazione, n. 29661, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La protezione del numero 6 riguarda gli aventi causa dell’acquirente del negozio invalido. Una domanda di nullità trascritta entro cinque anni può rendere inopponibili alla parte vittoriosa anche acquisti successivi al negozio già pubblicizzati prima della domanda.
Fonte →Priorità della domanda di esecuzione specifica
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8969, 2026, Rv. 677981-03 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’accoglimento della domanda ex art. 2932 tempestivamente trascritta permette al richiedente di prevalere sugli atti dispositivi trascritti successivamente, secondo l’effetto prenotativo previsto per la domanda. La pubblicità della causa protegge l’esito favorevole nei limiti della disciplina applicabile.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Legge n. 182/2025, art. 44: nuovo testo vigente dal 18 dicembre 2025. Per successioni anteriori, verificare domanda di riduzione notificata e trascritta oppure opposizione notificata e trascritta entro il semestre, nonché gli atti già conservati dalla disciplina transitoria; in difetto il nuovo regime si estende dopo il semestre.
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- Art. 2654Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
- Art. 2668Cancellazione della trascrizione
- Art. 2690Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
- Art. 2932Articolo 2932