Codice civile
Art. 2666 c.c. — Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La trascrizione giova a tutti gli interessati anche quando viene richiesta da uno solo di essi. Il risultato pubblicitario dipende dalla formalità e dal suo contenuto, non da chi materialmente presenta la richiesta.
Deve trattarsi della stessa vicenda giuridica e di soggetti che ne ricavano un interesse protetto. Resta necessario che la nota rappresenti correttamente persone e diritti ai quali l’effetto si riferisce.
La regola non attribuisce diritti a chi non li possiede e non amplia l’oggetto di una nota incompleta. Il vantaggio comune della formalità va distinto dalla ripartizione delle spese tra gli interessati.
Esempio pratico
Un coerede cura la trascrizione di un titolo che comprende anche gli altri eredi: la formalità può giovare a tutti i soggetti indicati, pur essendo stata richiesta da uno solo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.