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Codice civile

Art. 2665 c.c. — Omissioni o inesattezze nelle note 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Un errore nella nota non invalida sempre la trascrizione: conta se genera incertezza su persone, bene o rapporto giuridico. La norma tutela l’affidabilità della pubblicità senza rendere decisivo qualsiasi refuso.

La valutazione riguarda la nota nel suo complesso e la possibilità di riconoscere senza equivoci l’oggetto della formalità. L’errore deve essere distinto dall’omissione di dati essenziali che impedisce al terzo di capire il diritto pubblicizzato.

Non basta che il titolo allegato sia corretto per colmare una nota radicalmente indeterminata. Né è possibile concludere che tutti gli errori catastali siano innocui: occorre valutare il concreto effetto identificativo.

Esempio pratico

La nota contiene un refuso nel secondo nome ma identifica univocamente la parte tramite tutti gli altri dati; diverso è il caso di un immobile che non può essere individuato.

Giurisprudenza

  • Nota indeterminata e titolo allegato

    Corte di cassazione, n. 11213, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La sufficienza identificativa va verificata nella nota: il titolo depositato non sostituisce i dati necessari a rendere riconoscibili beni e rapporto ai terzi. Il difetto sostanziale di identificazione va distinto dal mero refuso.

    Fonte →
  • Vincoli condominiali e contenuto della nota

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15341, 2025, Rv. 675751-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’opponibilità delle limitazioni all’uso delle unità, qualificate come servitù reciproche, richiede la pubblicità delle clausole rilevanti secondo il regime temporale della trascrizione. Un richiamo generico all’accettazione del regolamento non rende sempre conoscibile il singolo vincolo ai terzi.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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