Codice civile
Art. 268 c.c. — Provvedimenti in pendenza del giudizio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento
Testo dell'articolo
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Durante l’impugnazione del riconoscimento il giudice può adottare misure utili nell’interesse del figlio. La pendenza del giudizio non lascia quindi il minore senza tutela, ma neppure elimina automaticamente il rapporto di filiazione: le misure devono rispondere alla situazione concreta e alla necessità di protezione.
Esempio pratico
Mentre si accerta la veridicità del riconoscimento, un conflitto familiare mette a rischio la stabilità del bambino. Il giudice valuta misure provvisorie adeguate, senza attendere la decisione definitiva sullo stato.