Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 268 c.c. — Provvedimenti in pendenza del giudizio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione I — Del riconoscimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Durante l’impugnazione del riconoscimento il giudice può adottare misure utili nell’interesse del figlio. La pendenza del giudizio non lascia quindi il minore senza tutela, ma neppure elimina automaticamente il rapporto di filiazione: le misure devono rispondere alla situazione concreta e alla necessità di protezione.

Esempio pratico

Mentre si accerta la veridicità del riconoscimento, un conflitto familiare mette a rischio la stabilità del bambino. Il giudice valuta misure provvisorie adeguate, senza attendere la decisione definitiva sullo stato.

Articoli collegati