Codice civile
Art. 270 c.c. — Legittimazione attiva e termine
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Testo dell'articolo
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti , entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Si applica l'articolo 245.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il figlio può chiedere l’accertamento giudiziale della paternità o maternità senza un termine di prescrizione. Se muore prima di agire, i suoi discendenti possono iniziare l’azione entro due anni dalla morte; se aveva già agito, possono proseguirla. La possibilità di accertare lo stato non rende automaticamente recuperabili tutti i diritti patrimoniali nel frattempo prescritti o definitivamente acquisiti da terzi.
Esempio pratico
Un adulto agisce per conoscere e accertare il proprio padre molti anni dopo la nascita. L’età non prescrive la sua azione di stato; le pretese sui beni ereditari richiedono un controllo ulteriore.
Giurisprudenza
Azione di stato e limiti patrimoniali
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 8519, 2025, Rv. 674588-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.
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Note
Il terzo comma della riproduzione istituzionale conserva la terminologia storica sui discendenti; l’unicità dello stato di figlio e la sostituzione generale disposta dalla L. 219/2012 impediscono di leggerla come discriminazione corrente.