Codice civile
Art. 273 c.c. — Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo IV — Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; Sezione II — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Testo dell'articolo
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per il minore l’azione di dichiarazione di paternità o maternità può essere proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore. Il tutore deve ottenere l’autorizzazione; il giudice può nominare un curatore speciale. Dai quattordici anni è necessario il consenso del figlio per iniziare o proseguire. Per l’interdetto agisce il tutore previa autorizzazione.
Esempio pratico
La madre agisce nell’interesse del figlio di quindici anni per accertare la paternità. Deve essere acquisito anche il consenso del ragazzo.
Giurisprudenza
Curatore nell’azione di dichiarazione
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 31567, 2024, Rv. 673413-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, nè, tantomeno, la esclude.
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