Codice civile
Art. 2725 c.c. — Atti per i quali e' richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo III - Della prova testimoniale
Testo dell'articolo
Quando, secondo la legge o la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta e' richiesta sotto pena di nullita'.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se il contratto deve essere provato per iscritto, oppure richiede la forma scritta a pena di nullità, la testimonianza è ammessa soltanto per la perdita incolpevole del documento. Le altre eccezioni generali non bastano.
Occorre provare che il documento conforme al requisito era stato formato e che è poi andato perduto senza colpa. La distinzione tra forma per la prova e forma per la validità resta determinante per il rapporto sostanziale.
La testimonianza non può costruire retroattivamente un contratto mai concluso nella forma necessaria. Un principio scritto incompleto o una difficoltà di procurarsi lo scritto non sostituiscono il titolo richiesto dalla legge.
Esempio pratico
Un preliminare immobiliare scritto viene distrutto senza colpa: la parte chiede testimonianze sulla sua formazione e sul contenuto, dopo aver dimostrato la perdita incolpevole.
Giurisprudenza
Simulazione e contratto a forma libera
Corte di cassazione, n. 10459, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se il contratto dissimulato non richiede forma scritta, i limiti non sono quelli dell’art. 2725. Fra le parti restano da verificare le eccezioni applicabili e la disciplina della simulazione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.