Codice civile
Art. 2724 c.c. — Eccezioni al divieto della prova testimoniale
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo III - Della prova testimoniale
Testo dell'articolo
La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso: 1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le eccezioni al divieto testimoniale riguardano principio scritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova e perdita incolpevole del documento. Ogni ipotesi richiede presupposti propri e verificabili.
Il principio scritto deve provenire dalla controparte o dal suo rappresentante e rendere verosimile il fatto. Impossibilità e perdita non si presumono dalla sola convenienza di non formalizzare il rapporto.
Per contratti da provare per iscritto o a forma scritta necessaria l’art. 2725 ammette soltanto la perdita senza colpa. L’amicizia o il rapporto familiare non rendono automaticamente dimostrata un’impossibilità morale.
Esempio pratico
Una parte dimostra di avere perso senza colpa il contratto durante un incendio e chiede di ricostruirne il contenuto attraverso i testimoni ammessi dalla legge.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.