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Art. 2783-bis c.c. — Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche' dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il testo equipara i crediti per prelievi CECA e relative maggiorazioni ai crediti statali IVA ai fini del capo sui privilegi. Si tratta oggi di un rinvio storico: il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002, come attesta anche il considerando 4 del regolamento CE 1386/2004.

Un eventuale credito residuo richiede prova del titolo originario, della sua sopravvivenza e della disciplina temporale. La legge 428/1990 prevedeva espressamente l’applicazione anche a crediti anteriori se la procedura era ancora in corso alle condizioni del suo art. 40, comma 2.

L’articolo resta nel testo ufficiale e non viene presentato come formalmente abrogato; tuttavia non istituisce nuovi prelievi CECA dopo la cessazione del Trattato. L’equiparazione concerne il grado e il regime dei privilegi, non trasforma il prelievo in IVA né rende privilegiata ogni entrata europea.

Esempio pratico

Un archivio storico conserva una domanda per prelievi CECA: si verifica il titolo e la procedura cui si riferisce, evitando di utilizzare la scheda per qualificare come CECA un debito sorto da operazioni odierne.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Trattato CECA scaduto il 23 luglio 2002. Articolo presente nel codice senza avviso formale di abrogazione; eventuale residua applicazione solo a crediti storici effettivamente sussistenti, non a nuovi prelievi.

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