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Art. 2783-ter c.c. — Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Coordinamento normativo LEXMAAT: ai sensi dell’art. 11 della decisione 2020/2053, i richiami alle precedenti decisioni abrogate, inclusa 2007/436, si leggono secondo il nuovo atto e la tavola di concordanza, ferme le specifiche salvaguardie transitorie.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

I crediti statali relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione, fra cui i dazi pertinenti, sono equiparati ai crediti statali IVA per le disposizioni sui privilegi. È una qualificazione della garanzia, non una trasformazione del tributo.

Si deve provare che l’entrata sia una risorsa propria tradizionale e individuare debitore, periodo e credito. Il rinvio testuale alla decisione 2007/436 è coordinato con l’art. 11 della decisione 2020/2053, che disciplina l’abrogazione e la lettura dei richiami alle decisioni precedenti, salvando specifici effetti transitori.

Non tutte le risorse o entrate dell’Unione ricadono nella norma. La giurisprudenza editoriale selezionata distingue il privilegio introdotto nel 2012 dai crediti sorti anteriormente: non va affermata retroattività generale. Il testo nazionale con il rinvio storico resta documentato separatamente dal coordinamento europeo.

Esempio pratico

Per dazi su importazioni recenti lo Stato documenta la natura di risorsa propria tradizionale e il credito; nel graduarne la prelazione applica l’equiparazione IVA e il rinvio europeo coordinato, senza estenderla a una diversa entrata dell’Unione.

Giurisprudenza

  • Risorse tradizionali e irretroattività del privilegio

    Corte di cassazione, n. 36755, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce considera sostanziale il privilegio doganale introdotto nel 2012 e ne esclude la portata interpretativa generale: la nuova garanzia riguarda i crediti sorti dall’entrata in vigore della disciplina, indicata nel 2 marzo 2012.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinvio letterale 2007/436 conservato; coordinamento con articolo 11 decisione 2020/2053, incluse salvezze transitorie, reso separatamente.

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