Codice civile
Art. 2800 c.c. — Condizioni della prelazione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
Testo dell'articolo
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per il pegno di crediti la prelazione richiede un atto scritto e la notifica della costituzione al debitore del credito vincolato, oppure la sua accettazione mediante scrittura con data certa. Queste formalità rendono conoscibile il vincolo al soggetto che deve pagare.
Si devono distinguere il debitore dell’obbligazione garantita, il creditore pignoratizio e il debitore del credito dato in pegno. Il documento identifica il credito; notifica o accettazione devono riguardare proprio il vincolo costituito.
La semplice comunicazione informale o la consegna di una copia di fattura non sostituisce automaticamente i requisiti. Crediti ordinari, titoli e strumenti finanziari possono seguire discipline diverse: una quota di fondo priva di certificato autonomo va qualificata prima di scegliere la forma di pegno.
Esempio pratico
Un’impresa vincola a favore della banca un credito verso un cliente: redige l’atto scritto e ne notifica la costituzione al cliente, oppure ottiene l’accettazione con data certa, senza confondere quest’ultimo con il debitore del finanziamento.
Giurisprudenza
Quota di fondo senza certificato e pegno di credito
Corte di cassazione, n. 11177, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per la partecipazione a un fondo priva di certificato individuale autonomo, la voce applica la disciplina del pegno di crediti e richiede notifica al debitore o accettazione con data certa.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.