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Codice civile

Art. 2801 c.c. — Consegna del documento 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo III - Del pegno; Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se il credito dato in pegno risulta da un documento, il costituente deve consegnarlo al creditore pignoratizio. La consegna rende disponibile la prova e favorisce l’esercizio del credito vincolato.

Occorre identificare il credito e il documento che lo rappresenta; il dovere riguarda un documento esistente, non la creazione di un titolo artificiale. Restano le formalità dell’art. 2800.

Consegnare una fattura non equivale da solo a ottenere la prelazione. Vanno distinti documento probatorio, titolo di credito e strumenti soggetti a leggi speciali: ciascuno può richiedere modalità diverse di costituzione e pubblicità.

Esempio pratico

L’impresa vincola un credito documentato da contratto: consegna il documento alla banca e verifica separatamente notifica o accettazione del debitore del credito.

Giurisprudenza

  • Documento e formalità del pegno di credito

    Corte di cassazione, n. 13551, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La consegna del documento è distinta dal completamento delle formalità necessarie a rendere la garanzia conoscibile al debitore del credito e a esercitare la prelazione. Il semplice consenso non sostituisce quel percorso.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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