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Codice civile

Art. 2861 c.c. — Termine ed esecuzione del rilascio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il rilascio si compie con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente, entro dieci giorni dal pignoramento. Il certificato deve essere annotato a margine del pignoramento; la notificazione al creditore procedente deve avvenire entro cinque giorni dalla data del certificato.

L’amministratore viene nominato dal tribunale su istanza di un interessato; l’espropriazione prosegue nei suoi confronti. Il terzo conserva responsabilità di custodia fino alla consegna.

Non basta lasciare l’immobile o consegnarne le chiavi. Termini, certificazione e pubblicità sono parte della procedura; il rilascio non coincide con liberazione immediata dalle ipoteche o estinzione del credito.

Esempio pratico

Il terzo sceglie il rilascio dopo il pignoramento: presenta la dichiarazione tempestiva e cura annotazione, notificazione e custodia fino alla consegna all’amministratore.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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