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Codice civile

Art. 2862 c.c. — Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il rilascio non pregiudica i diritti reali pubblicizzati contro il terzo prima della sua annotazione. Alcuni diritti già spettanti al terzo prima dell’acquisto riacquistano efficacia dopo il rilascio o la vendita forzata.

Occorre ricostruire esistenza del diritto, pubblicità e momento dell’acquisto. Sono previste anche servitù a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo.

Non ogni diritto estinto rivive senza condizioni, né la ripresa d’efficacia prevale automaticamente sulle iscrizioni anteriori. La confusione e la sua opponibilità nel processo esecutivo devono essere distinte dal mero assetto materiale dei fondi.

Esempio pratico

Il terzo possedeva una servitù prima dell’acquisto del fondo ipotecato: dopo il rilascio verifica se essa riprende efficacia secondo titolo e pubblicità.

Giurisprudenza

  • Diritti del terzo e vendita forzata

    Corte di cassazione, n. 28853, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce collega la reviviscenza dei diritti del terzo sul bene al loro precedente acquisto e alla disciplina degli effetti della vendita forzata, distinguendoli dalle vicende del titolo esecutivo.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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